Il debitore esecutato

il debitore esecutato

Chi è il debitore esecutato? Quali sono le conseguenze, gli effetti legali e i diritti del debitore esecutato? Oggi risponderemo a questi interrogativi fornendo sul tema un quadro complessivo il più chiaro e preciso possibile analizzando anche l’istituto dell’esecuzione forzata. 

Cosa si intende per debitore esecutato?

Rispondiamo subito al primo interrogativo chiarendo che il debitore esecutato è la persona nei confronti della quale si sta svolgendo un’esecuzione forzata, ovvero il rimedio che la legge mette a disposizione del creditore quando il debitore non adempie spontaneamente all’obbligazione oggetto del contratto.

– L’esecuzione forzata

L’esecuzione forzata viene svolta dall’ufficiale giudiziario e si può fondare o su un provvedimento del giudice (ad esempio una sentenza di condanna) oppure su un documento stragiudiziale con efficacia esecutiva come un assegno (art. 55 della legge n. 1736/1933) o una cambiale (art. 63 R.D. 1669/33, Legge Cambiaria).
L’obiettivo a cui mira l’esecuzione forzata è, come già anticipato, la realizzazione coattiva del diritto di credito vantato nei confronti del debitore; a tal proposito la legge prevede due diverse tipologie:
1. Forma specifica: tramite l’esecuzione in forma specifica si ottiene in maniera esatta la prestazione che l’obbligato doveva effettuare in base a quanto previsto originariamente dal contratto; la consegna o il rilascio di un bene oppure il compimento di un attività specifica.
2. Per espropriazione: questa modalità di esecuzione forzata è diretta sempre da un giudice e salva l’ipotesi prevista nell’art. 502 in cui sia previsto un pegno l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
Come recita l’art. 492 nel terzo libro, titolo II dedicato all’espropriazione forzata il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni (e gli annessi frutti) che saranno oggetto di espropriazione.
La procedura che segue è piuttosto lunga e non sarebbe utile analizzarla esaustivamente con questo articolo; ci limiteremo a dire che il bene (o i beni) del debitore verranno venduti all’asta per soddisfare il credito tramite una procedura lunga e complessa.

Diritti del debitore esecutato: opposizione e conversione

Il debitore esecutato ha la possibilità di opporsi all’esecuzione o di richiedere la conversione. Vediamo prima le due possibili opposizioni:

1. Opposizione all’esecuzione: con essa si contesta l’esistenza del diritto fatto valere dal creditore.

1.1 L’opposizione agli atti dell’esecuzione: in questo caso la contestazione non riguarda l’esistenza del diritto ma bensì la procedura che è stata seguita e quindi la violazione delle regole imposte dal codice di procedura civile.

2. La conversione del pignoramento è un istituto disciplinato dall’articolo 495 del cpc che offre la possibilità al debitore esecutato (prima che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene) di convertire il pignoramento nel pagamento di una somma di denaro. Tale somma dovrà necessariamente essere comprensiva delle spese processuali e degli interessi maturati.
L’opportunità di convertire il pignoramento è condizionata oltre che al limite di tempo accennato prima, anche al versamento immediato da parte del debitore di un importo pari a un sesto del totale
Nel particolare caso in cui i beni pignorati siano immobili o cose mobili e in presenza di giustificati motivi è prevista la possibilità di ottenere una rateizzazione del pagamento fino a un massimo di 48 mesi.

Effetti sul debitore

Se l’oggetto dell’espropriazione è un immobile il debitore è costretto a liberarlo e lasciarlo cedere all’asta da parte del creditore.
Qualora invece si tratti di beni mobili o mobili registrati al debitore sarà intimato di consegnarlo insieme ai documenti annessi entro il termine di 10 giorni dal momento dell’ingiunzione. Se scaduti i termini non c’è alcun adempimento interverranno gli organi di polizia competenti che procederanno a ritirare la carta di circolazione e gli altri documenti di proprietà del mezzo.

Ti ringraziamo per la lettura di questo articolo e ci auguriamo che ti abbia aiutato a chiarire gli aspetti che riguardano il debitore esecutato. Per altri approfondimenti dai un occhiata al nostro blog.

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